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"Regolamento normale degli operai addetti agli opifizii di pannilana"
Data: 1864
Data topica Torino
Il manifesto del regolamento (composto da 12 articoli) è datato in due circostanze diverse. La prima è quella di Torino, il 13 agosto 1864, la seconda è quella di Biella (nella sede della Sotto-Prefettura), il 21 ottobre 1864.
Nella prima versione, i sottoscrittori furono solo gli industriali. Nella seconda compaiono, oltre agli imprenditori, sia i rappresentanti del Governo, ovvero il Sotto-Prefetto della Città e del Circondario di Biella, cav. Stefano Delfrate, e il deputato al Parlamento on. Pasquale Stanislao Mancini, sia quelli degli operai.
TESTO DELLA VERSIONE DEL 13 AGOSTO 1864
Art. 1.
Il fabbricante accettando un operaio contrae l'obbligo di trattarlo con umanità e giustizia, di assumerne la difesa in tutto ciò che potesse riferirsi ai diritti, agli interessi, alla dignità degli operai. L’operaio accettando di prestare la sua opera ha l'obbligo di osservare in ogni sua parte il presente Regolamento, e rimane diffidato che non gli consente il diritto di sciogliersi che nei modi e termini di cui infra dal suo impegno; il Regolamento medesimo però potrà venire modificato per […]cezione della Società dei Fabbricanti in adunanza generale.
ART. 2.
Non sarà accettato nessun operaio che non presenti il suo libretto. L’operaio contrae l'impegno di prestare lealmente l’opera sua, e non potrà dimettere il suo impegno, se non in caso di malattia legittimamente giustificata o di evento di forza maggiore, ovvero mediante un diffidamento. Quanto ai capi operai di mesi tre, salve le diverse disposizioni quando portate da scrittura. Quanto agli altri operai di giorni 15. Quanto ai tessitori prima di prendere l'ultima catena.
Reciprocamente il fabbricante dovrà dare lo stesso diffidamento nelle circostanze ordinarie, salvi sempre i casi eccezionali.
ART. 3.
Qualunque operaio sia in giornata, che a cottimo ove richiesto dal fabbricante, e mediante un equo compenso, dovrà ammaestrare lealmente nell'arte sua, quell'altro operaio che gli venisse indicato.
Qualunque operaio di ciò richiesto dovrà attendere a quell'altra parte del lavoro di fabbricazione che gli venisse indicata anche estranea alla sua specialità, purché egli non ne soffra scapito nella mercede o guadagno che potesse fare, e ciò non sia che temporariamente. Il rifiuto dell'operaio a tali richieste darà luogo all'immediato congedo.
ART. 4.
L'operaio dovrà rispondere in proprio dei guasti prodotti dalla sua negligenza e disattenzione ai mobili, vetri, utensili, macchine, materie prime o lavorate. Il Capo salone ne risponderà in proprio ove non sia in caso di giustificarne gli autori; como pure risponderà delle multe che esso avesse scientemente omesso di applicare a tenore del presento Regolamento.
Ogni apprendizzo tessitore o filatore in compenso dei guasti alle materie affidategli durante l'ammaestramento, pagherà lire venti a ritenerglisi sulla mercede L'ammaestramento nell'arte sarà a suo carico.
Art. 5.
Gli operai debbono usare ai loro capi rispetto e deferenza, eseguire gli ordini che loro verranno dati riguardo al lavoro affidato e nei limiti dell'osservanza del regolamento, sotto pena della multa portata dall'art. 8.
Qualora avessero qualche riclamo a porgere dovranno portarlo al principale, od a chi ne fa in veci, e saranno tenuti ad osservarne le decisioni.
ART. 6.
Gli operai inoltre dovranno:
A. Essere al loro posto cinque minuti dopo il segno d'ingresso dato dalla campana, non abbandonarlo senza necessità riconosciuta fino a che sia dato il segno di uscita o di cessazione.
B. Durante l’orario del lavoro dovranno attendervi lealmente e coscienziosamente; astenersi dal fare rumori che possano riuscire incomodi, da ogni parola od atti offensivi verso li compagni: astenersi da ogni discorso sconveniente ad un luogo in cui sono riunite persone di ambi i sessi e di tutte le età.
C. Astenersi del fumare.
D. Comportarsi con quella dignità, e mantenere qual contegno che si addice a uomini liberi, i quali vogliono rispettare gli altri nello stesso modo con cui desiderano esserne rispettati.
E. Depositare all'atto dell'ingresso nel luogo designato dal Capo salone i mantelli, le sporte, i sacchi, ed ogni altro simile oggetto onde possano essere, occorrendolo, prima dell'uscita visitati.
F. Notare colle lettere iniziali del suo nome, e cognome i grembiali, (Faudali), con proibizione di servirsi neppure momentaneamente a tal fine della tela o sacchi della fabbrica
Le falle del Tessitore saranno riparate a sue spese e se non riparabili dovrà pagarne al principale il relativo danno.
ART. 7.
L'operaio sia a giornata, che a cottimo che senza legittima causa, regolarmente giustificata o denunziata al fabbricante, almeno nelle prime sei ore, mancasse ad una o più giornate, incorrerà per questo solo fatto nella ritenuta sulla mercede dovutagli, e, futura di un decimo di quanto avrebbe dovuto, o potuto guadagnare durante il tempo dell'assenza.
Il ritardo a presentarsi in fabbrica dopo il segno della campana oltre i cinque minuti, purché nella prima ora, porterà la perdita di un sesto della sua mercede all'operaio giornaliera e di un dodicesimo del suo guadagno presunto per giornata se a cottimo.
Passata un'ora dopo il suono della campana, non si ammetterà più l'operaio al lavoro sino ad altro successivo suono d'ingresso.
Se ripetuta potrà essere causa di congedo.
ART. 8
Le infrazioni ai divieti dell'art. 6 saranno punite per le lettere A, B, C, D, E, F, colla multa di
L. 0.40 per ogni uomo
L. 0 15 por ogni donna
L. 0.10 per ogni ragazzo.
La recidività massima che accenni a persistenza, può dar luogo al congedo immediato,
ART. 9.
Il prodotto delle multe puramente disciplinari sarà versato in una cassa speciale il cui fondo sarà convertito in sussidio degli operai infermi, vecchi, delle famiglie orfane lasciate dai medesi che si trovino in bisogno.
ART. 10.
Il portinaio non lascierà sortire dallo stabilimento alcuno operaio salvo che dopo lato il segno della campana, o con permesso scritto dal Direttore.
Non lascierà entrare alcuno estraneo alla fabbrica e non porterà, o lascierà portare ambasciate gli operai, salvo previo permesso del Direttore.
Art. 11.
Il presente Regolamento sarà latto agli operai e tenuto affisso nell'interno di tutte le fabbriche e entrerà immediatamente in vigore.
Art. 12.
ORARIO
La giornata degli operai avrà principio al far del giorno e fine al far della notte ne' mesi di aprile, di maggio, e settembre; In giugno, luglio ed agosto la giornata incomincierà alle ore cinque, ed avrà fine alle ore sette di sera.
Dal 1. ottobre a tutto marzo comincierà a giorno e finirà alle ore 7 1/2 di sera.
In tutto l'anno si concede all'operaio un'ora e mezza pel pranzo.
Gli operai di notte dovranno entrare al lavoro alla uscita di quei di giorno, ed uscire all'entrata de' medesmi.
Torino 13 agosto 1864
Fratelli Galoppo, Giovanni Battista Vercellone e Figli, per Tua G. B. e Figli, P. Serafino Vercellone, per Sella e C., Secondo Galoppo, per Boussù Federico, pei Fratelli Colongo Borgnana, Colongo Eugenio, pei Fratelli Piacenza, Carlo Piacenza, pei Fratelli Sella, G. Giacomini Maurizio Sella, G. V. Mino, Fratelli Vercellone, Maja Fratelli, Pietro Petiva, Gio. Matteo Negri, Gio. Giacomo Crolle e Figli, Giuseppe Garbaccio e Fratello, Corte Lorenzo Giacomo, Garbaccio Vincenzo, Lora Felice Totino, Lora Pivano Giacomo, Lora Pivano Stefano e Figli, Lesna Giacomo Tamelino, Mantellero Stefano e Fratelli, Mantellero Stefano per Tkyz Adolfo, Mantellero Stefano Basetti Giuseppe, Giovanni Mino Figli, Pietro Ubertalli e Figli, pei Fratelli Cerino Zegna, Gulfed -Pietro Torello Figlio, Gio. Domenico Sella, Bozzalla Antonio e Figlio, Torello Pietro e Figli, Bozzalla Giovanni e Figlio.
TESTO DELLA VERSIONE DEL 21 OTTOBRE 1864
Oggi ventuno ottobre mille ottocento sessantaquattro, in una delle sale di questa Sotto-Prefettura, si riunirono sotto la presidenza del sig. Sotto-Prefetto, cav. Delfrate, e coll'intervento del commendatore Mancini deputato al Parlamento, i Rappresentanti dei Fabbricanti Biellesi nelle persone dei signori Boussù Federico, Sella cav. Giuseppe, Vercellone Serafino, Crolle Vincenzo, Galoppo Giovanni Battista, Sella Gio. Domenico, Cerrino Zegna Giacomino, ed i Rappresentanti degli Operai Biellesi nelle persone delli signori Prina Carlo Antonio, Boero Giovanni, Barbera Mattia, Fiorina Giacomo, Demaria Gio. Batt., Molino Giuseppe, Ghilia Agostino e Simone Giuseppe.
Procedutosi anzi tutto alla ricognizione dei rispettivi mandati, si trovarono in buona regola per rappresentare in modo obbligatorio sia i Fabbricanti, che gli Operai tutti del Circondario di Biella.
Avanti di aprire la discussione l'egregio commendatore Mancini dichiarò di non prendere parte alla medesima come avvocato speciale degli Operai, ma bensì in conformità di quanto il medesimo già esternava agli stessi Operai nella sua risposta scritta, comunicata pure a questa Sotto-Prefettura dalli diecisette settembre prossimo passato, e col solo intendimento di adoperarsi nell'interesse di amendue le parti per un equo e soddisfacente componimento, ai quali nobili e disinteressati sentimenti fecero plauso tutti gli astanti.
Datasi quindi lettura del Regolamento normale degli Operai fatto stampare dalli signori Fabbricanti colla data delli tredici agosto ultimo scorso, e dalli medesimi firmato, si procedette all'esame del medesimo, e quindi dopo lunga e minuta discussione sopra ciascun articolo si convenne di pieno accordo di entrambe le parti nel seguente Regolamento, il quale resta così definitivamente adottato, e dovrà esattamente osservarsi tanto dai signori Fabbricanti, che dagli Operai ad ultimazione di tutte le insorte vertenze.
ART. 1.
Il presente regolamento sarà obbligatorio pei fabbricanti e per gli operai.
Il fabbricante accettando un operaio contrae l'obbligo di trattarlo con umanità e giustizia, di assumere la difesa in tutto ciò che potesse riferirsi ai diritti, agli interessi, alla dignità degli operai.
L'operaio accettando di prestare la sua opera, contrae l'obbligo di osservare in ogni sua parte il presente regolamento, rimane diffidato che non gli compete il diritto di sciogliersi che nei modi e termini, di cui infra dal suo impegno.
ART. 2.
Non sarà accettato nessun operaio, che non presenti il suo libretto
L'operaio contrae l'impegno di prestare lealmente l'opera sua, e non potrà diminuire il suo impegno, fuorché in caso di malattia legittimamente giustificata, di evento di forza maggiore, ovvero mediante un diffidamento. Quanto ai capi operai di mesi Ire, salvo le diverse disposizioni portate da scrittura: quanto agli altri operai, di giorni quindici; quanto ai tessitori prima di prendere l'ultima catena.
Reciprocamente il fabbricante dovrà dare lo stesso diffidamento nelle circostanze ordinarie, salvo sempre i casi di forza maggiore, o di mancanza grave del l'operaio
ART. 3.
Gli operai, sia in giornata, che a cottimo, sopra richiesta dei fabbricanti, ammaestreranno lealmente nell'arte loro gli apprendisti loro affidati dai fabbricanti medesimi; ed in corrispettivo gli apprendisti saranno tenuti di cedere durante l'apprendizzaggio un quarto della loro mercede agli insegnanti, ed un altro quarto a benefizio dei fabbricanti pei danni cui questi saranno soggetti, senza potere essere assoggettati a verrun altro aggrario.
L'apprendizzaggio durerà pei filatori quattro mesi, pei tessitori di soli panni lisci otto mesi, e per quelli di panni operati dieci mesi.
Il rifiuto dell’operaio a tali richieste darà luogo all’immediato congedo.
In vista di riduzione di personale delle fabbriche, i proprietari delle medesime procureranno di licenziare di preferenza gli operai ultimamente ammessi nelle lore fabbriche, salve le disposizioni dell'art secondo.
ART. 4.
L'operaio dovrà rispondere in proprio dei guasti prodotti dalla sua negligenza o disattenzione a mobili, vetri, utensili, macchine, materie prime o lavorate.
ART. 5.
Gli operai debbono usare ai loro capi rispetto e deferenza, eseguire gli ordini che loro verranno dati riguardo al lavoro loco affidato e nei limiti del regolamento, sotto pena della multa portata dall'articolo ottavo.
Qualora avessero qualche riclamo a porgere, dovranno portarlo al Principale, od a chi ne fa le veci, e saranno tenuti ad osservarne le decisioni.
ART. 6.
Gli operai inoltre dovranno:
A - Essere al loro posto dieci minuti dopo il segno d'ingresso dato dalla campana e non abbandonarlo senza necessità riconosciuta sino a che sia dato il segno di uscita e di cessazione
B - Durante l’orario del lavoro dovranno astenersi dal fare rumori che possano riuscir incomodi, da ogni parola o atto offensivo verso dei compagni, e da ogni discorso sconveniente ad un luogo in cui sono unite persone di ambi i sessi e di tutte le età.
C - Astenersi dal fumare
D - Compararsi con quella dignità e mantenere quel contegno, che si addice a uomini liberi, i quali vogliono rispettare gli altri nello stesso modo con cui desiderano. esserne rispettati.
E - Depositare all'atto dell'ingresso nel luogo designato dal capo salone i mantelli, le sporte, i sacchi ed ogni altro simile oggetto, quando un operaio avesse dato motivi di sospetto, i suoi effetti potranno essere visitati.
F - Notare colle lettere iniziali del suo nome e cognome grembiuli (faudali) con proibizione di servirsi neppure momentaneamente a tal fine della tela e dei sacchi della fabbrica. Le falle del tessitore saranno riparate a sue spese, e se non riparabili, dovrà pagarne al Principale il relativo danno.
ART. 7.
L'operaio, sia a giornata che a cottimo, che con legittima causa regolarmente giustificata, e che dovrà denunciarsi al fabbricante almeno nelle prime ore del mattino seguente, mancasse ad una o più giornate, incorrerà per questa mancanza nella ritenuta di un decimo della mercede reale o presunta di ciascuna giornata di mancanza.
Il ritardo a presentarsi in fabbrica dopo il segno della campana oltre i dieci minuti, purché nella prima ora, porterà la perdita della mercede corrispondente a due ore di lavoro.
I tessitori godranno della tolleranza di mezz'ora nel mattino dal primo ottobre a tutto marzo e di un ora dal primo aprile a tutto settembre
Passata un'ora, dopo il suono della campana, non si ammetterà più l'operaio al lavoro sino ad altro successivo suono d'ingresso.
La mancanza ripetuta potrà essere causa di congedo.
ART. 8.
Le infrazioni ai divieti dell'Art. 6 saranno punite colla multa di L. 0,20 per ogni Uomo, L. 0,10 per ogni Donna o Ragazzo La recidività, massime se accanita e persistenza, può dar luogo al congedo immediato.
Ant. 9.
Il prodotto delle multe puramente disciplinari sarà versato in una cassa speciale per ciascuna fabbrica, il cui fondo sarà convertito in sussidio degli operai infermi, vecchi, o delle famiglie orfane lasciate dai medesimi, che si trovano in bisogno.
Tale cassa sarà amministrata da una commissione mista di tre delegati dei fabbricanti e di tre delegati degli operai.
Art. 10.
Il portinaio non lascierà uscire dallo stabilimento alcun operaio, salvo che dopo dato il segno della campana, o con permesso scritto dal Direttore.
Non lascerà entrare alcun estraneo nella fabbrica; porterà le ambasciate agli operai, i quali però non potranno allontanarsi dal laboratorio senza il permesso del Direttore.
ART. 11.
L'orario sarà stabilito in ciascuna fabbrica, in modo che in tutto l'anno si abbiano in media undici ore di effettivo lavoro giornaliero.
ART. 12.
Il presente regolamento sarà letto agli operai e tenuto affisso nell'interno di tutte le fabbriche, ed entrerà immediatamente in vigore.
Quindi da tutti gli intervenuti si è sottoscritto il presente verbale.
All'originale firmato P. S. Mancini amichevole compositore Cav. Sottoprefetto Delfrate.
Boussu Federico, Vercellone Serafino, Sella Giuseppe [Venanzio, n.d.r.], Crolle Vincenzo, Galoppo Gio. Batta, Sella Gio. Domenico, Prina Carlo Antonio, Boero Gio., Barbera Mattia, Fiorina Giacomo, Demarta Gio. Batta, Molino Giuseppe, Ghilia Agostino, Simone Giuseppe.
Biella 1864, Tip. Giuseppe Amosso
Nella prima versione, i sottoscrittori furono solo gli industriali. Nella seconda compaiono, oltre agli imprenditori, sia i rappresentanti del Governo, ovvero il Sotto-Prefetto della Città e del Circondario di Biella, cav. Stefano Delfrate, e il deputato al Parlamento on. Pasquale Stanislao Mancini, sia quelli degli operai.
TESTO DELLA VERSIONE DEL 13 AGOSTO 1864
Art. 1.
Il fabbricante accettando un operaio contrae l'obbligo di trattarlo con umanità e giustizia, di assumerne la difesa in tutto ciò che potesse riferirsi ai diritti, agli interessi, alla dignità degli operai. L’operaio accettando di prestare la sua opera ha l'obbligo di osservare in ogni sua parte il presente Regolamento, e rimane diffidato che non gli consente il diritto di sciogliersi che nei modi e termini di cui infra dal suo impegno; il Regolamento medesimo però potrà venire modificato per […]cezione della Società dei Fabbricanti in adunanza generale.
ART. 2.
Non sarà accettato nessun operaio che non presenti il suo libretto. L’operaio contrae l'impegno di prestare lealmente l’opera sua, e non potrà dimettere il suo impegno, se non in caso di malattia legittimamente giustificata o di evento di forza maggiore, ovvero mediante un diffidamento. Quanto ai capi operai di mesi tre, salve le diverse disposizioni quando portate da scrittura. Quanto agli altri operai di giorni 15. Quanto ai tessitori prima di prendere l'ultima catena.
Reciprocamente il fabbricante dovrà dare lo stesso diffidamento nelle circostanze ordinarie, salvi sempre i casi eccezionali.
ART. 3.
Qualunque operaio sia in giornata, che a cottimo ove richiesto dal fabbricante, e mediante un equo compenso, dovrà ammaestrare lealmente nell'arte sua, quell'altro operaio che gli venisse indicato.
Qualunque operaio di ciò richiesto dovrà attendere a quell'altra parte del lavoro di fabbricazione che gli venisse indicata anche estranea alla sua specialità, purché egli non ne soffra scapito nella mercede o guadagno che potesse fare, e ciò non sia che temporariamente. Il rifiuto dell'operaio a tali richieste darà luogo all'immediato congedo.
ART. 4.
L'operaio dovrà rispondere in proprio dei guasti prodotti dalla sua negligenza e disattenzione ai mobili, vetri, utensili, macchine, materie prime o lavorate. Il Capo salone ne risponderà in proprio ove non sia in caso di giustificarne gli autori; como pure risponderà delle multe che esso avesse scientemente omesso di applicare a tenore del presento Regolamento.
Ogni apprendizzo tessitore o filatore in compenso dei guasti alle materie affidategli durante l'ammaestramento, pagherà lire venti a ritenerglisi sulla mercede L'ammaestramento nell'arte sarà a suo carico.
Art. 5.
Gli operai debbono usare ai loro capi rispetto e deferenza, eseguire gli ordini che loro verranno dati riguardo al lavoro affidato e nei limiti dell'osservanza del regolamento, sotto pena della multa portata dall'art. 8.
Qualora avessero qualche riclamo a porgere dovranno portarlo al principale, od a chi ne fa in veci, e saranno tenuti ad osservarne le decisioni.
ART. 6.
Gli operai inoltre dovranno:
A. Essere al loro posto cinque minuti dopo il segno d'ingresso dato dalla campana, non abbandonarlo senza necessità riconosciuta fino a che sia dato il segno di uscita o di cessazione.
B. Durante l’orario del lavoro dovranno attendervi lealmente e coscienziosamente; astenersi dal fare rumori che possano riuscire incomodi, da ogni parola od atti offensivi verso li compagni: astenersi da ogni discorso sconveniente ad un luogo in cui sono riunite persone di ambi i sessi e di tutte le età.
C. Astenersi del fumare.
D. Comportarsi con quella dignità, e mantenere qual contegno che si addice a uomini liberi, i quali vogliono rispettare gli altri nello stesso modo con cui desiderano esserne rispettati.
E. Depositare all'atto dell'ingresso nel luogo designato dal Capo salone i mantelli, le sporte, i sacchi, ed ogni altro simile oggetto onde possano essere, occorrendolo, prima dell'uscita visitati.
F. Notare colle lettere iniziali del suo nome, e cognome i grembiali, (Faudali), con proibizione di servirsi neppure momentaneamente a tal fine della tela o sacchi della fabbrica
Le falle del Tessitore saranno riparate a sue spese e se non riparabili dovrà pagarne al principale il relativo danno.
ART. 7.
L'operaio sia a giornata, che a cottimo che senza legittima causa, regolarmente giustificata o denunziata al fabbricante, almeno nelle prime sei ore, mancasse ad una o più giornate, incorrerà per questo solo fatto nella ritenuta sulla mercede dovutagli, e, futura di un decimo di quanto avrebbe dovuto, o potuto guadagnare durante il tempo dell'assenza.
Il ritardo a presentarsi in fabbrica dopo il segno della campana oltre i cinque minuti, purché nella prima ora, porterà la perdita di un sesto della sua mercede all'operaio giornaliera e di un dodicesimo del suo guadagno presunto per giornata se a cottimo.
Passata un'ora dopo il suono della campana, non si ammetterà più l'operaio al lavoro sino ad altro successivo suono d'ingresso.
Se ripetuta potrà essere causa di congedo.
ART. 8
Le infrazioni ai divieti dell'art. 6 saranno punite per le lettere A, B, C, D, E, F, colla multa di
L. 0.40 per ogni uomo
L. 0 15 por ogni donna
L. 0.10 per ogni ragazzo.
La recidività massima che accenni a persistenza, può dar luogo al congedo immediato,
ART. 9.
Il prodotto delle multe puramente disciplinari sarà versato in una cassa speciale il cui fondo sarà convertito in sussidio degli operai infermi, vecchi, delle famiglie orfane lasciate dai medesi che si trovino in bisogno.
ART. 10.
Il portinaio non lascierà sortire dallo stabilimento alcuno operaio salvo che dopo lato il segno della campana, o con permesso scritto dal Direttore.
Non lascierà entrare alcuno estraneo alla fabbrica e non porterà, o lascierà portare ambasciate gli operai, salvo previo permesso del Direttore.
Art. 11.
Il presente Regolamento sarà latto agli operai e tenuto affisso nell'interno di tutte le fabbriche e entrerà immediatamente in vigore.
Art. 12.
ORARIO
La giornata degli operai avrà principio al far del giorno e fine al far della notte ne' mesi di aprile, di maggio, e settembre; In giugno, luglio ed agosto la giornata incomincierà alle ore cinque, ed avrà fine alle ore sette di sera.
Dal 1. ottobre a tutto marzo comincierà a giorno e finirà alle ore 7 1/2 di sera.
In tutto l'anno si concede all'operaio un'ora e mezza pel pranzo.
Gli operai di notte dovranno entrare al lavoro alla uscita di quei di giorno, ed uscire all'entrata de' medesmi.
Torino 13 agosto 1864
Fratelli Galoppo, Giovanni Battista Vercellone e Figli, per Tua G. B. e Figli, P. Serafino Vercellone, per Sella e C., Secondo Galoppo, per Boussù Federico, pei Fratelli Colongo Borgnana, Colongo Eugenio, pei Fratelli Piacenza, Carlo Piacenza, pei Fratelli Sella, G. Giacomini Maurizio Sella, G. V. Mino, Fratelli Vercellone, Maja Fratelli, Pietro Petiva, Gio. Matteo Negri, Gio. Giacomo Crolle e Figli, Giuseppe Garbaccio e Fratello, Corte Lorenzo Giacomo, Garbaccio Vincenzo, Lora Felice Totino, Lora Pivano Giacomo, Lora Pivano Stefano e Figli, Lesna Giacomo Tamelino, Mantellero Stefano e Fratelli, Mantellero Stefano per Tkyz Adolfo, Mantellero Stefano Basetti Giuseppe, Giovanni Mino Figli, Pietro Ubertalli e Figli, pei Fratelli Cerino Zegna, Gulfed -Pietro Torello Figlio, Gio. Domenico Sella, Bozzalla Antonio e Figlio, Torello Pietro e Figli, Bozzalla Giovanni e Figlio.
TESTO DELLA VERSIONE DEL 21 OTTOBRE 1864
Oggi ventuno ottobre mille ottocento sessantaquattro, in una delle sale di questa Sotto-Prefettura, si riunirono sotto la presidenza del sig. Sotto-Prefetto, cav. Delfrate, e coll'intervento del commendatore Mancini deputato al Parlamento, i Rappresentanti dei Fabbricanti Biellesi nelle persone dei signori Boussù Federico, Sella cav. Giuseppe, Vercellone Serafino, Crolle Vincenzo, Galoppo Giovanni Battista, Sella Gio. Domenico, Cerrino Zegna Giacomino, ed i Rappresentanti degli Operai Biellesi nelle persone delli signori Prina Carlo Antonio, Boero Giovanni, Barbera Mattia, Fiorina Giacomo, Demaria Gio. Batt., Molino Giuseppe, Ghilia Agostino e Simone Giuseppe.
Procedutosi anzi tutto alla ricognizione dei rispettivi mandati, si trovarono in buona regola per rappresentare in modo obbligatorio sia i Fabbricanti, che gli Operai tutti del Circondario di Biella.
Avanti di aprire la discussione l'egregio commendatore Mancini dichiarò di non prendere parte alla medesima come avvocato speciale degli Operai, ma bensì in conformità di quanto il medesimo già esternava agli stessi Operai nella sua risposta scritta, comunicata pure a questa Sotto-Prefettura dalli diecisette settembre prossimo passato, e col solo intendimento di adoperarsi nell'interesse di amendue le parti per un equo e soddisfacente componimento, ai quali nobili e disinteressati sentimenti fecero plauso tutti gli astanti.
Datasi quindi lettura del Regolamento normale degli Operai fatto stampare dalli signori Fabbricanti colla data delli tredici agosto ultimo scorso, e dalli medesimi firmato, si procedette all'esame del medesimo, e quindi dopo lunga e minuta discussione sopra ciascun articolo si convenne di pieno accordo di entrambe le parti nel seguente Regolamento, il quale resta così definitivamente adottato, e dovrà esattamente osservarsi tanto dai signori Fabbricanti, che dagli Operai ad ultimazione di tutte le insorte vertenze.
ART. 1.
Il presente regolamento sarà obbligatorio pei fabbricanti e per gli operai.
Il fabbricante accettando un operaio contrae l'obbligo di trattarlo con umanità e giustizia, di assumere la difesa in tutto ciò che potesse riferirsi ai diritti, agli interessi, alla dignità degli operai.
L'operaio accettando di prestare la sua opera, contrae l'obbligo di osservare in ogni sua parte il presente regolamento, rimane diffidato che non gli compete il diritto di sciogliersi che nei modi e termini, di cui infra dal suo impegno.
ART. 2.
Non sarà accettato nessun operaio, che non presenti il suo libretto
L'operaio contrae l'impegno di prestare lealmente l'opera sua, e non potrà diminuire il suo impegno, fuorché in caso di malattia legittimamente giustificata, di evento di forza maggiore, ovvero mediante un diffidamento. Quanto ai capi operai di mesi Ire, salvo le diverse disposizioni portate da scrittura: quanto agli altri operai, di giorni quindici; quanto ai tessitori prima di prendere l'ultima catena.
Reciprocamente il fabbricante dovrà dare lo stesso diffidamento nelle circostanze ordinarie, salvo sempre i casi di forza maggiore, o di mancanza grave del l'operaio
ART. 3.
Gli operai, sia in giornata, che a cottimo, sopra richiesta dei fabbricanti, ammaestreranno lealmente nell'arte loro gli apprendisti loro affidati dai fabbricanti medesimi; ed in corrispettivo gli apprendisti saranno tenuti di cedere durante l'apprendizzaggio un quarto della loro mercede agli insegnanti, ed un altro quarto a benefizio dei fabbricanti pei danni cui questi saranno soggetti, senza potere essere assoggettati a verrun altro aggrario.
L'apprendizzaggio durerà pei filatori quattro mesi, pei tessitori di soli panni lisci otto mesi, e per quelli di panni operati dieci mesi.
Il rifiuto dell’operaio a tali richieste darà luogo all’immediato congedo.
In vista di riduzione di personale delle fabbriche, i proprietari delle medesime procureranno di licenziare di preferenza gli operai ultimamente ammessi nelle lore fabbriche, salve le disposizioni dell'art secondo.
ART. 4.
L'operaio dovrà rispondere in proprio dei guasti prodotti dalla sua negligenza o disattenzione a mobili, vetri, utensili, macchine, materie prime o lavorate.
ART. 5.
Gli operai debbono usare ai loro capi rispetto e deferenza, eseguire gli ordini che loro verranno dati riguardo al lavoro loco affidato e nei limiti del regolamento, sotto pena della multa portata dall'articolo ottavo.
Qualora avessero qualche riclamo a porgere, dovranno portarlo al Principale, od a chi ne fa le veci, e saranno tenuti ad osservarne le decisioni.
ART. 6.
Gli operai inoltre dovranno:
A - Essere al loro posto dieci minuti dopo il segno d'ingresso dato dalla campana e non abbandonarlo senza necessità riconosciuta sino a che sia dato il segno di uscita e di cessazione
B - Durante l’orario del lavoro dovranno astenersi dal fare rumori che possano riuscir incomodi, da ogni parola o atto offensivo verso dei compagni, e da ogni discorso sconveniente ad un luogo in cui sono unite persone di ambi i sessi e di tutte le età.
C - Astenersi dal fumare
D - Compararsi con quella dignità e mantenere quel contegno, che si addice a uomini liberi, i quali vogliono rispettare gli altri nello stesso modo con cui desiderano. esserne rispettati.
E - Depositare all'atto dell'ingresso nel luogo designato dal capo salone i mantelli, le sporte, i sacchi ed ogni altro simile oggetto, quando un operaio avesse dato motivi di sospetto, i suoi effetti potranno essere visitati.
F - Notare colle lettere iniziali del suo nome e cognome grembiuli (faudali) con proibizione di servirsi neppure momentaneamente a tal fine della tela e dei sacchi della fabbrica. Le falle del tessitore saranno riparate a sue spese, e se non riparabili, dovrà pagarne al Principale il relativo danno.
ART. 7.
L'operaio, sia a giornata che a cottimo, che con legittima causa regolarmente giustificata, e che dovrà denunciarsi al fabbricante almeno nelle prime ore del mattino seguente, mancasse ad una o più giornate, incorrerà per questa mancanza nella ritenuta di un decimo della mercede reale o presunta di ciascuna giornata di mancanza.
Il ritardo a presentarsi in fabbrica dopo il segno della campana oltre i dieci minuti, purché nella prima ora, porterà la perdita della mercede corrispondente a due ore di lavoro.
I tessitori godranno della tolleranza di mezz'ora nel mattino dal primo ottobre a tutto marzo e di un ora dal primo aprile a tutto settembre
Passata un'ora, dopo il suono della campana, non si ammetterà più l'operaio al lavoro sino ad altro successivo suono d'ingresso.
La mancanza ripetuta potrà essere causa di congedo.
ART. 8.
Le infrazioni ai divieti dell'Art. 6 saranno punite colla multa di L. 0,20 per ogni Uomo, L. 0,10 per ogni Donna o Ragazzo La recidività, massime se accanita e persistenza, può dar luogo al congedo immediato.
Ant. 9.
Il prodotto delle multe puramente disciplinari sarà versato in una cassa speciale per ciascuna fabbrica, il cui fondo sarà convertito in sussidio degli operai infermi, vecchi, o delle famiglie orfane lasciate dai medesimi, che si trovano in bisogno.
Tale cassa sarà amministrata da una commissione mista di tre delegati dei fabbricanti e di tre delegati degli operai.
Art. 10.
Il portinaio non lascierà uscire dallo stabilimento alcun operaio, salvo che dopo dato il segno della campana, o con permesso scritto dal Direttore.
Non lascerà entrare alcun estraneo nella fabbrica; porterà le ambasciate agli operai, i quali però non potranno allontanarsi dal laboratorio senza il permesso del Direttore.
ART. 11.
L'orario sarà stabilito in ciascuna fabbrica, in modo che in tutto l'anno si abbiano in media undici ore di effettivo lavoro giornaliero.
ART. 12.
Il presente regolamento sarà letto agli operai e tenuto affisso nell'interno di tutte le fabbriche, ed entrerà immediatamente in vigore.
Quindi da tutti gli intervenuti si è sottoscritto il presente verbale.
All'originale firmato P. S. Mancini amichevole compositore Cav. Sottoprefetto Delfrate.
Boussu Federico, Vercellone Serafino, Sella Giuseppe [Venanzio, n.d.r.], Crolle Vincenzo, Galoppo Gio. Batta, Sella Gio. Domenico, Prina Carlo Antonio, Boero Gio., Barbera Mattia, Fiorina Giacomo, Demarta Gio. Batta, Molino Giuseppe, Ghilia Agostino, Simone Giuseppe.
Biella 1864, Tip. Giuseppe Amosso